Estinguere in anticipo un finanziamento significa aver diritto a un rimborso ma non tutti lo sanno e spesso ottenerlo diventa una vera odissea, anche per poche centinaia di euro, che si può superare grazie al supporto delle associazioni a tutela dei consumatori. Sempre più numerosi i casi sottoposti e risolti da Adoc Toscana Nord, il più recente quello di un residente di Carrara che ha ottenuto la restituzione di 600 euro.
“Non è stato semplice – racconta l’avvocata Alberta Musetti, vice presidente di Adoc Toscana Nord -. Il signore aveva sottoscritto un finanziamento con la cessione del quinto. Il finanziamento è stato rinegoziato tre volte con tre diverse finanziarie e ogni volta il signore avrebbe avuto diritto al rimborso ma per ottenerlo è stato necessario il nostro intervento perché ‘spontaneamente’ le finanziarie non pagano: così ha ottenuto oltre 600 euro”.
Ma come funziona il sistema? “Il consumatore che contrae un finanziamento per esigenze personali e non nell’esercizio della sua attività professionale o imprenditoriale, – sottolinea l’avvocata Musetti -si accolla una serie più o meno numerosa di costi iniziali che rientrano comunque sempre nel calcolo del cosiddetto Taeg. Nel caso in cui il consumatore decidesse di estinguere anticipatamente il suo debito (anche tramite un rifinanziamento a estinzione del precedente), il Taeg risulterebbe ‘alterato’ e si rischia di aver pagato più del dovuto”.
Tuttavia non è facile ottenere il dovuto da banche e istituti di credito . Nonostante il Testo Unico Bancario dia diritto a vedersi restituire gli interessi e costi non ancora maturati per la parte residua del contratto, escluse le imposte, banche e finanziarie distinguevano fra costi Recurring, cioè soggetti a maturazione nel corso del rapporto, e Up-front, che invece sono relativi ad adempimenti preliminari come le spese di istruttoria, e ritenevano rimborsabili solo i recurring ledendo i diritti dei consumatori.
“Dal 2019 una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha affermato che in caso di cessazione anticipata del rapporto di credito, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi posti a suo carico, per il periodo di durata residua non goduta del credito”.
La normativa italiana si è adeguata grazie anche a una decisione della Corte Costituzionale del dicembre 2022 che finalmente chiarisce definitivamente la questione: “Non vi è più alcun dubbio che il consumatore abbia diritto al rimborso pro-quota di tutti i costi sostenuti, sia quelli recurring che quelli up-front a prescindere dalla data di stipula del contratto – conclude Musetti -. Il consiglio è di inoltrare sempre una richiesta di rimborso in caso di estinzione anticipata e di non scoraggiarsi in caso di rifiuto o silenzio degli istituti: i nostri uffici sono a disposizione”.