Nel febbraio 2021 EuroGroup for Animals ha pubblicato il risultato del sondaggio sulle “Opinione pubblica sull’uso di animali selvatici nei circhi”. Dal report emerge che in Italia il 77% dei rispondenti giudica non necessario o crudele l’uso di animali selvatici nei circhi. Risultati simili sono riscontrabili negli altri stati dove è stato condotto lo studio, come Francia, Germania e Spagna.

Nonostante questo i circhi in Italia non subiscono particolari distinzioni: che siano con o senza animali e che si tratti di cavalli piuttosto che di elefanti, per lo Stato, sul piano etico, non ci sono differenze. La normativa di riferimento è del 1968 ed è il regolamento Cites che disciplina le attività circensi, dal mantenimento al trasporto degli animali, dalle norme igieniche alle strutture per l’allestimento. Ma questo regolamento, appunto, disciplina una pratica ammessa dalla Stato, che non la riduce né la annulla.

Può un’amministrazione comunale proibire i circhi con animali selvatici sul proprio territorio? Diversi comuni l’hanno fatto. L’amministrazione, con l’approvazione degli uffici tecnici, può scrivere un regolamento ad hoc. Ma in realtà il provvedimento è illegittimo. La legge 18 marzo 1968, n.337 infatti recita “Sono considerati ‘spettacoli viaggianti’ le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile”.
In poche parole per lo Stato esiste la categoria “spettacoli viaggianti” e un’amministrazione comunale non può discriminare un tipo di spettacolo rispetto ad un altro. Non ci sono le basi giuridiche per dire sì alle giostre e no al circo con animali.

E’ molto discussa infatti la sentenza del Tar del Lazio del 16 febbraio, a cui si era appellato il Circo Rony Roller che si era visto vietare l’uso degli animali negli spettacoli da parte del Comune di Fiumicino. Il Tar autorizza l’uso degli animali perché “non esiste una norma legislativa che attribuisce all’ente locale il potere di fissare in via preventiva il divieto assoluto di uso degli animali“.

Per cui, a patto che vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti dal Cites, un Comune non può impedire ad un’attività circense di esibire elefanti, leoni e tigri. Alle amministrazioni comunali spetta però l’onere, anche attraverso le autorità competenti, di “vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali“. Ma non esiste, tuttavia, una norma legislativa che attribuisca ad un Comune il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali.

Ad oggi, contrariamente alla mutata sensibilità verso certi fenomeni, lo Stato Italiano fatica a rinnovarsi. Ci sono questioni etiche e sociali in attesa di essere perlomeno discusse e, ci si augura, risolte.

Giorgio Silicani

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