L’avvocato tributarista Angelo Vozza, come difensore di una delle principali imprese nel leasing in Europa, ha ottenuto una sentenza favorevole alle imprese di leasing su una questione fiscale, senza precedenti, nel senso che finora tale questione non era mai trattata dalla Cassazione. Si tratta di questione importante, per cui molte imprese di leasing hanno subìto rilevanti contestazioni IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate: il metodo di detrazione dell’IVA sugli acquisti promiscui (in parte imponibili e in parte esenti). In queste contestazioni i rilievi fiscali ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro per ogni anno d’imposta.
Riceviamo e pubblichiamo in anteprima un articolo su questa sentenza dell’avvocato Vozza – autore anche di un centinaio di pubblicazioni su riviste fiscali – che sarà pubblicato sul prossimo numero del mensile di economia e finanza “Leasing Time Magazine”, diretto da Gianfranco Antognoli.
La Cassazione si è recentemente pronunciata su una questione fiscale importante per le imprese di leasing: il metodo di detrazione dell’IVA sugli acquisti “promiscui”,vale a dire riferiti ad attività in parte imponibili e in parte esenti.
Negli anni passati, per gli acquisti promiscui (inerenti sia all’attività di locazione e sia all’attività finanziaria), le società di leasing hanno ripartito l’IVA nell’ambito delle due attività esercitate sulla base del rapporto tra il totale delle operazioni imponibili ed il totale delle operazioni imponibili comprensivo delle operazioni esenti (c.d. pro-rata sulla base del volume di affari).
In seguito, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato le dichiarazioni IVA ricalcolando il pro-rata di detraibilità: secondo gli uffici finanziari, ai fini della ripartizione dell’imposta assolta in relazione agli acquisti “promiscui”, anziché fare riferimento al volume d’affari delle attività gestite, le societàavrebbero dovuto applicare un criterio idoneo a determinare in maniera più oggettiva la parte d’imposta imputabile all’esercizio delle attività separate.
In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate tale criterio dovrebbe essere identificato nell’interesse attivo contabilizzato in bilancio, in base ai principi contabili internazionali (IAS), attribuendorilevanza ai fini IVA soltanto agli interessi contabilizzati, anziché all’intero canone di locazione finanziaria.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32326 del 13 dicembre 2024, chiamata a pronunciarsi per la prima volta su un caso di accertamento con cui l’Ufficio finanziario pretendevadi rideterminare l’imposta detraibile da una società di leasing in funzione dell’effettiva destinazione dei beni utilizzati, ha fissato il seguente principio di diritto: “il criterio ordinario per la determinazione del pro-rata di detraibilità dell’IVA concernente i costi promiscui, imputabili sia ad attività imponibili che ad attività esenti, è quello che prende in considerazione il volume d’affari annuo di detteattività, gravando sulla parte che contesta l’applicazione del criterio ordinario l’onere di fornire la prova che l’applicazione di un metodo differente determini un risultato più preciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapporto esistente tra attività imponibili ed attività esenti”.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, qualora intenda discostarsi dal criterio ordinario (pro-rata in base al volume d’affari), deve dimostrare che il metodo proposto sia più preciso di quello previsto in via ordinaria dalla legge.
Inoltre, la Cassazione non ha condiviso la tesi dell’Agenzia delle Entrate per cui il metodo dell’interesse attivo costituirebbe un criterio di determinazione del pro-rata più preciso rispetto a quello del volume d’affari, in quanto “scindere nei canoni di leasing una parte finanziaria ed una parte non finanziaria e imputare i costi promiscui unicamente con riferimento alla parte finanziaria è un’operazione chedel tuttoarbitraria, perché inidonea a cogliere la diversa natura delle due attività svolte e, in particolare, di quella di leasing, che non ha solo natura finanziaria, come sembrerebbe ritenere l’Ufficio”.
Questa sentenza della Cassazione costituisce un precedente molto importante perché consente alle società di leasing di contrastare efficacemente le pretese fiscali avanzate negli ultimi anni dall’Amministrazione finanziaria, nonché di pianificare con certezza il pro-rata di detraibilità dei costi “promiscui”.
Angelo Vozza – Avvocato in Milano