Nel 2014 fu emanata una Direttiva europea sulla gestione delle crisi bancarie al fine di introdurre in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche (il cosiddetto bail-in). Recentemente il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, è intervenuto a difesa delle banche locali che svolgono, tra l’altro, una attività creditizia a favore degli imprenditori di minori dimensioni. Le vicende relative all’applicazione della Direttiva ed agli interventi normativi in materia sono al centro di un articolo di Divo Gronchi che sarà pubblicato sul prossimo numero di “Leasing Time Magazine”, il mensile di economia, finanza e cultura diretto da Gianfranco Antognoli. Nell’articolo – intitolato “Bail-in riflessioni sulle modifiche intervenute”, che riceviamo e pubblichiamo in anteprima – il banchiere illustra in modo esaustivo l’intera problematica.
Merita una particolare sottolineatura l’intervento d’introduzione del Governatore della Banca d’Italia al convegno su “Le crisi bancarie: risoluzione, liquidazione e prospettive di riforma alla luce dell’esperienza spagnola e italiana”.
Il Governatore, rilevato che il quadro normativo a oggi vigente trova evidenti difficoltà per soluzioni soddisfacenti in particolare riguardo agli intermediari medio piccoli; constatato che molte banche medio piccole si troverebbero in difficoltà a fronteggiare il requisito di un adeguato importo di passività assoggettabili a bail-in (Minimum Requirement tor own funds and Eligible Liabilities, MREL) in quanto non in grado di collocare sul mercato quantità di strumenti finanziari ammissibili, auspica – in conformità dei principi di uguaglianza sostanziale e proporzionalità – che siano adottate per il futuro soluzioni adeguate e coerenti con le caratteristiche di tali intermediari evitando l’estensione acritica dei modelli in uso per gli enti maggiori.
Ricorda a questo proposito l’esperienza statunitense della Federal Deposit lnsurance Corporation che tra il 1980 ed il 2019 ha gestito ordinatamente il dissesto di oltre 3.500 banche e che può offrire importanti spunti in questa direzione. Lo scopo, evidenziato dal Governatore, è quello di non compromettere la “biodiversità” nel mercato delle banche che contribuisce ad assicurare un sostegno finanziario all’economia reale attraverso la presenza di banche locali.
Sembra opportuno contestualizzare le considerazioni del Governatore con l’evoluzione della normativa in materia. La Direttiva europea sulla gestione delle crisi bancarie (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) fu emanata nel 2014 al fine di introdurre in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche (c.d. bail-in).
La necessità di disciplinare e armonizzare le norme nasce dal comportamento di alcuni paesi – in testa Germania e Spagna – che avevano sostenuto costi elevati per evitare procedure di insolvenza delle banche dopo l’impennata delle sofferenze rivenienti dalla crisi economica del 2008. Tali costi, sopportati dai bilanci statali, sollevarono forti critiche da parte dell’opinione pubblica: si affermò allora il principio che gli oneri di procedura di risoluzione di una banca dovessero gravare in primo luogo sui soggetti privati.
L’Italia non approfittò del momento per rafforzare il sistema creditizio sia per l’impopolarità di eventuali provvedimenti in tale direzione, sia per il timore che tali interventi potessero confermare la debolezza del sistema creditizio ed incidere indirettamente sul collocamento dei titoli sovrani considerate le abnormi dimensioni del debito pubblico.
In definitiva si voleva rafforzare la disciplina di mercato e ridurre il rischio di finanziamento dei contribuenti.
La direttiva prevede la gerarchia delle voci del passivo di bilancio che concorrono ad assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà, secondo la logica per cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite.
Gli strumenti finanziari più rischiosi sono:
- le azioni e gli strumenti di capitale ATl
- i titoli subordinati
- le obbligazioni e altre passività ammissibili
- i depositi superiori a € 100.000 di persone fisiche e PMI.
In Italia la predetta direttiva è stata recepita nel 2015 e non è stata mai applicata per evitare il diffondersi della sfiducia verso il settore bancario con la possibile conseguenza di instabilità finanziaria. Si è fatto ricorso (come nel caso del Monte dei Paschi) alla procedura “burden sharing” (condivisione degli oneri) di cui all’art.132 della stessa direttiva che prevede, oltre l’utilizzo del capitale azionario, la conversione forzata delle obbligazioni subordinate della società in dissesto. Procedura prevista in caso di intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della banca.
La stessa direttiva del 2014 imponeva all’Autorità di risoluzione (per l’Italia la Banca di emissione) di tener conto della possibilità di introdurre nella gerarchia delle voci del passivo, un grado preferenziale nel caso dei depositi di persone fisiche e di micro o piccole e medie imprese, per evitare un forte impatto sociale e quindi il diffondersi di contagio e instabilità finanziaria suscettibile di perturbare gravemente l’economia di uno stato membro; ciò purché le perdite di almeno 1’8% delle passività totali fossero assorbite dalle passività di gerarchia superiore. Delegava poi alla Commissione il potere di precisare i criteri per definire le passività da escludere.
La direttiva (UE) 2019/879 (BRRD2) provvedeva a dettare i criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini MREL, rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 2013/575 per il requisito TLAC (Tota I Absorbing Capacity) (1).
Alla copertura delle perdite, secondo tali criteri, sono ammesse, oltre le azioni, tre categorie di assets:
- strumenti di capitale regolamentari
- obbligazioni subordinate unsecured
- titoli senior non preferred.
Questi ultimi costituiscono un cuscinetto a tutela degli investitori in bonds senior. Si raggiunge così l’obiettivo di tutelare i clienti ordinari, in special modo i soggetti più deboli, persone fisiche e micro, piccole e medie società.
Di fatto è stato disciplinato un nuovo prodotto di raccolta bancaria, le obbligazioni Senior Non Preferred (SNP), per la Vigilanza Tier 3, poste nella gerarchia ad un livello inferiore rispetto ai titoli senior ma più elevato rispetto alle obbligazioni subordinate.
La direttiva raccomanda inoltre alle autorità di risoluzione di disciplinare la platea degli investitori in titoli SNP nel timore che i risparmiatori al dettaglio possano non aver ricevuto informazioni trasparenti sui rischi propri di questo strumento e costituire un ostacolo alla possibilità di risoluzione. Nella stessa linea di prudenza la nota circa l’importo nominale minimo che dovrebbe essere particolarmente elevato per limitarne la commercializzazione a determinate fasce di investitori.
li livello minimo di MREL è stabilito dall’autorità per ciascuna banca, tenendo conto principalmente del modello di business, del profilo di rischio, della rilevanza sistemica dell’ente e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria.
Le disposizioni transitorie fissano l’inizio del periodo di osservazione col 1 gennaio 2022 ed il termine dopo il 1 gennaio 2024.
In Italia la Legge 27.12.2017 n. 205 definisce gli SNP come strumenti di debito chirografario di secondo livello, apportando modifiche al Testo Unico Bancario, art. 12 bis.
Le caratteristiche principali dei titoli sono:
- durata originaria pari ad almeno 12 mesi;
- rimborso di capitale e pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo tutti gli altri creditori chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati;
- valore nominale unitario pari ad almeno 250.000 euro;
- collocamento solo presso “investitori qualificati”;
- una volta emessi, i titoli non possono assolutamente essere modificati.
Da quanto sinteticamente rappresentato emerge che le modifiche apportate alla direttiva europea del 2014 sulla gestione delle crisi bancarie, con la definizione dei requisiti minimi richiesti per i nuovi indici MREL e TLAC, sono idonee ad evitare l’impatto del bail-in sui clienti ordinari delle banche in dissesto ed a rafforzare la fiducia verso il sistema creditizio nel suo complesso.
Hanno però alterato significativamente la competitività all’interno del sistema creditizio indebolendo ulteriormente le banche piccole e medie rispetto alle banche di maggiori dimensioni.
È evidente infatti che gli istituti più grandi, strutturati, possono meglio presentarsi sul mercato offrendo obbligazioni senior non preferred (SNP) ad investitori qualificati; mercato molto difficile per le banche minori.
In questo contesto a me piace ricordare i molti interventi di Rainer Masera a favore di una sostanziale applicazione del principio della proporzionalità nella regolazione bancaria dell’Unione Europea che si confronta proprio con le norme in uso “al di là” dell’Atlantico.
Per tutto quanto esposto, è apprezzabile il messaggio del Governatore a difesa delle banche locali che svolgono, tra l’altro, una attività creditizia a favore degli imprenditori di minori dimensioni, spesso volutamente trascurati dalle grandi banche.
Divo Gronchi