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mercoledì, Maggio 1, 2024

Il gestore del gas scambia i contatori e l’utente si ritrova moroso inconsapevole. Il Tribunale dà ragione all’Adoc

La trama è quella classica della ‘confusione’ fra i contatori, una commedia degli equivoci che invece di uomini in carne e ossa stavolta si serve di ‘utenze’ del gas. Un errore di valutazione e di allaccio da parte del gestore con l’utente che si ritrova suo malgrado a essere ‘moroso’ inconsapevole. Una vicenda che finisce persino in tribunale, nonostante il tentativo di conciliazione da parte dell’associazione di consumatori Adoc Toscana Nord, perché il gestore non ammette l’errore e alla fine il giudice non può far altro che restituire la giusta dimensione alla verità.

La vicenda ha visto protagonista un cittadino di Massa, poche settimane fa. L’uomo aveva infatti due diverse utenze del gas in altrettanti immobili, separati e distinti. Era regolare nei pagamenti in entrambe le utenze. Per problemi tecnici legati al contatore di uno degli immobili, però, si era reso necessario  un sopralluogo del gestore del servizio gas. Ed è qui che avviene lo ‘scambio’, l’errore del gestore. Infatti, distrattamente, l’utenza veniva agganciata ad un’altra del condominio.

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“Proprio sull’utenza agganciata veniva contabilizzata la morosità ma, in totale illegittimità, addebitata al consumatore inconsapevole – spiega l’avvocata di Adoc Toscana Nord, Alberta Musetti -. Ma non è tutto. La cosa,  ancor più grave, è che questa illegittima morosità veniva addebitata al cittadino sull’altra sua utenza totalmente estranea all’immobile. Da qui è partito il contenzioso instaurato dal gestore per ottenere la disattivazione dell’utenza che, come detto, non era affatto coinvolta nella questione”.

La difesa portata avanti da Adoc Toscana Nord, con l’avvocata Alberta Musetti, ha ottenuto il totale riconoscimento delle ragioni del consumatore con esplicito e apprezzato riconoscimento, da parte del Tribunale, della pregevolezza della difesa della legale dell’associazione dei consumatori. “In particolare, è stato riconosciuto che il gestore aveva agito illegittimamente nonostante il corretto e fondato reclamo di Adoc già in via stragiudiziale – conclude Musetti -. Il gestore, invece di accogliere il reclamo, ha fatto comunque ricorso al tribunale dove però ha trovato il monito-ordinanza del giudice perché avrebbe dovuto ascoltare prima l’associazione di consumatori”.

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