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Comune di Viareggio
venerdì, Novembre 22, 2024

Viareggio città “Pet Friendly”: varato il regolamento. Animali benvenuti in uffici ed esercizi commerciali. Accesso libero agli arenili, disposizioni per i circhi e le aree di sgambatura

Viareggio Città Pet Friendly: gli animali possono entrare negli uffici pubblici e negli esercizi commerciali, accedere sull’arenile e nei cimiteri comunali. E’ stato approvato dopo 15 anni il nuovo regolamento per la tutela animali: il consiglio comunale si è espresso nei giorni scorsi con 23 voti favorevoli e 1 astenuto.

Il nuovo testo, redatto dal Comune insieme alla neonata Consulta per la tutela degli animali che, nata nel 2021 per iniziativa dell’Amministrazione comunale, è composta dal sindaco o assessore delegato, Ordine dei medici veterinari di Lucca, Ausl sanità pubblica veterinaria, Polizia Municipale, un rappresentante del canile, le associazioni Asav, Associazione Cinofila Versilia, I cani di Anna, I pelosi della Versilpampa, L’AltraItalia ambiente, Leal, LiDa Versilia, Nati liberi, Versilia Soccorso Animali, Vega Soccorso. Tutti i soggetti hanno partecipato fattivamente alla stesura del regolamento: 45 articoli e 3 allegati rivolti alla tutela e al benessere degli animali. Gli allegati in particolare sono dedicati uno alla dimensione delle gabbie, uno per scoraggiare la presenza sul territorio comunale di circhi con animali, uno per regolamentare le aree di sgambatura.

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“Un lavoro serio – commenta l’assessore Rodolfo Salemi – reso possibile dalla collaborazione nata tra realtà distinte all’interno della nuova Consulta per la tutela degli animali che ha messo allo stesso tavolo la passione dei volontari ed i vari uffici tecnici. L’approvazione di questo regolamento apre una serie di iniziative che nelle prossime settimane vedrà Viareggio inaugurare le aree comunali di sgambatura appena riqualificate, sottoscrivere il rinnovo della gestione associata del canile e la pubblicazione della prima gara triennale per la sua gestione”.

Scendendo nel dettaglio, gli animali possono accedere agli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune. Ovviamente devono essere condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso. Inoltre, in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso ai cimiteri comunali purché muniti di guinzaglio non allungabile ed apposita museruola.

Due articoli sono riservati all’accesso alla spiaggia: nelle aree di libera fruizione dell’arenile è consentito l’accesso agli animali d’affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore che devono essere muniti di apposito guinzaglio da utilizzare in caso di necessità. In tali aree non dotate di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio i conduttori hanno l’obbligo di dotarsi delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l’altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l’accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini ed avere sempre con sé un abbeveratoio portatile in caso di necessità di acqua dell’animale. Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all’anagrafe canina: nel caso di animali provenienti dall’estero, di essere in regola con le vaccinazioni; la scheda comprovante l’effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 60 giorni dal medico curante, deve essere esibita in fase di controllo degli organi preposti alla vigilanza.

Per quanto riguarda i cani, il Regolamento sottolinea che vanno sempre condotti al guinzaglio tranne che nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone. E’ obbligatorio procedere all’immediata raccolta delle feci emesse dagli animali, in modo tale da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Per quanto riguarda invece i gatti, distingue tra gatto libero e colonia felina, sempre tutelati dal Comune e dalla Ausl che provvede alla loro sterilizzazione emicrochippatura. Riconosce l’attività dei gattari, e prevede accordi particolari con chi intende proporsi per accudire una colonia felina. La normativa prosegue distinguendo fra animali domestici e selvatici, equidi, volatili, rettili ecc. Ogni specie vede specificato nel dettaglio la propria detenzione e custodia.

Uno degli allegati è dedicato alle aree di sgambatura, alle quali si può accedere solo con cani vaccinati e iscritti all’anagrafe canina e soltanto qualora il proprietario sia in grado di avere la piena, continua ed assoluta padronanza sull’animale. Si può restare all’interno dell’area per un massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani stiano aspettando di accedere: se si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani già presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani introdotti successivamente sono tenuti ad abbandonare l’area con il cane in propria custodia ed attendere all’esterno per un massimo di 30 minuti. Il detentore di un cane femmina in periodo estrale/riproduttivo non può accedere col cane in questione all’interno dell’area di sgambatura comunale in presenza di altri cani; lo stesso principio vale per i cani maschi che risultino particolarmente eccitabili ed inclini a molestie verso altri. È fatto obbligo al detentore di raccogliere eventuali deiezioni così come ricoprire con la terra le buche scavate dal proprio cane prima di abbandonare l’area di sgambatura. È vietato accedere con cani che abbiano precedentemente morsicato o aggredito persone o animali o comunque, qualora il cane si sia dimostrato aggressivo e pericoloso; è vietata la somministrazione di cibo ai cani all’interno dell’area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi, così come è vietato ai fruitori dell’area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo. È vietato infine introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non preventivamente autorizzato. La funzione di vigilanza sull’utilizzo dell’area di sgambatura è svolta dalla Polizia Municipale e dalle altre forze di Polizia, mentre il personale dell’Area Sanità Pubblica Veterinaria Asl svolge le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza sanitaria. Per le violazioni delle norme di cui al presente allegato, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 43 del Regolamento per la tutela degli animali: in caso di violazioni accertate il proprietario/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all’area di sgambatura.

Questione circhi, con o senza animali: il regolamento impone che in tutto il territorio del Comune venga data la precedenza all’attendamento dei circhi senza animali su quelli con animali. In caso di circhi con animali, ferme restando tutte le autorizzazioni di legge, ogni esemplare dovrà avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità dovranno essere posta in essere idonee recinzioni, escluse le barriere elettrificate, atte al contenimento in caso di fuga di animali. Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare quotidiano, redatto dal veterinario consulente competente, e non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l’alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole. I contenitori devono consentire un’adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. L’approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l’alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti. Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un’area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità e deve risultare da annotazione in apposito Registro con data e firma dell’operatore, controfirmato settimanalmente dal responsabile della struttura, rivolgendo particolare attenzione all’eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio. Le strutture devono inoltre disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di qualsiasi specie di esemplari ospitati. Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei sistemi incruenti da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali.

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